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mercoledì 5 settembre 2012

L'associazione



I soggetti con dislessia evolutiva in Italia sono, seguendo le stime, almeno 1.500.000. Gran parte di questi hanno avuto una carriera scolastica caratterizzata da insuccessi, con abbandoni precoci e con conseguenze sociali e professionali a volte pesanti.
Le storie che raccontano i ragazzi dislessici diventati adulti sottolineano la frustrazione derivante dalla mancata identificazione del problema. Da bambini si sono trovati a crescere con una difficoltà inattesa e inspiegabile e in genere sono stati colpevolizzati dagli adulti (insegnanti e genitori) che si lamentavano per lo scarso impegno e per gli scadenti risultati scolastici, a fronte di normali abilità sociali e cognitive.

L’Associazione Italiana Dislessia intende operare per combattere queste difficoltà, cooperando con le istituzioni e con i servizi che si occupano dello sviluppo e dell’educazione dei bambini.

Analizzo ora l'AID in Italia, in particolare nella mia regione, il Veneto.

Legge Regionale 4 marzo 2010:  interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale.
Art.1
Finalità
1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che limitano l’utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo, arrivando spesso a compromettere l’equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA.
Art. 2
Interventi
1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:
a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell’età evolutiva;
e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;
f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l’apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.
Art. 3
Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale
1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l’infanzia e adolescenza di personale qualificato.
2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all’identificazione precoce delle persone con DSA e all’attivazione di percorsi individualizzati di recupero.
3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni.
4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.
5. Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona è individuato il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinicoassistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.
Art. 4
Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie
1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei familiari che assistono le persone con DSA.
2. La Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, con le università del Veneto e con le aziende ULSS, promuove la formazione di personale docente e dirigente
 
 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi del Veneto e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.
Art. 5
Attività lavorativa e sociale
1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l’utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.
Art. 6
Campagne di informazione e sensibilizzazione
1. La Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all’articolo 3, programma campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all’opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale
regionale.

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